Utilità

Tutti i dubbi e le domande più frequenti su documenti, burocrazie e procedure del mondo della circolazione auto.

Cerca in questa sezione quello di cui hai bisogno: potresti risolvere velocemente i tuoi problemi, senza ricorrere ad altro.

Se non trovi quello che cerchi, nessun problema: contattaci pure e saremo felici di supportarti in tutte le tue pratiche auto!

INFO UTILI

Rispondiamo alle tue domande

Limiti di potenza

Per il primo anno (dopo la data dell’esame di guida patente B) il limite sulla potenza delle auto per i neopatentati prevede un doppio vincolo :

  • potenza MASSIMA fino a 70KW pari a 95 cavalli
  • potenza SPECIFICA, riferita alla tara, fino a 55 KW/t:
    rapporto fra la potenza massima (espressa in KW) e la Tara (Massa a vuoto + 75 kg.) espressa in Tonnellate

 

Limiti di velocità

Per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria B (art. 117 del Codice della strada) non è consentito il superamento della velocità di:

  • 100 Km/h per le autostrade
  • 90 Km/h per le strade extraurbane principali.

Perché non trovo il nr. di targa o telaio regolarmente denunciato?

Questo può derivare da vari motivi, tra cui:

  • il furto di un veicolo comporta sempre l’avvio di specifiche attività investigative che, specialmente nei giorni immediatamente successivi all’evento criminoso, è opportuno che rimangano coperte da particolare riservatezza. Per questo motivo, i dati del veicolo sottratto sono consultabili attraverso il sito solo dopo alcuni giorni che l’informazione è stata effettivamente acquisita dalle forze di polizia. Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente all’ufficio della forza di polizia presso il quale è stata presentata la denuncia;
  • i dati della targa e/o del telaio del veicolo, come indicato nella relativa maschera d’inserimento, vanno inseriti senza spazi. Il sistema, inoltre, consente l’inserimento di soli caratteri alfanumerici. Quindi, particolarmente per i dati del telaio, non devono essere riportati eventuali caratteri speciali quali asterisco, cancelletto, parentesi, trattini, caratteri accentati ecc. Possono essere inseriti, invece, gli eventuali zeri iniziali se questi compaiono anche nel libretto del veicolo e se sono stati indicati in fase di denuncia presso l’ufficio di polizia;
  • nell’archivio sono presenti esclusivamente i veicoli sottratti al legittimo proprietario mediante furto. Non vi rientrano, ad esempio, quelli costituenti oggetto di appropriazione indebita

 

Da alcune settimane vedo un’auto abbandonata e penso sia rubata. Cosa devo fare?

Controllare il numero di targa sul sito e segnalare immediatamente la cosa alla più vicina stazione dei Carabinieri o della Polizia. Le segnalazioni possono essere effettuate anche telefonicamente al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza).

Ho rinvenuto una targa. Cosa devo fare?

Controllare il numero di targa sul sito e segnalare immediatamente la cosa alla più vicina stazione dei Carabinieri o della Polizia. Le segnalazioni possono essere effettuate anche telefonicamente al 112 NUE (Numero Unico di Emergenza).

E’ possibile avere a pagamento l’intero archivio, in qualsiasi formato?

E’ consentito di effettuare singole interrogazioni. Si esclude la possibilità di acquisire, verso corrispettivo, l’intero archivio.

Effettua il calcolo sul sito dell’ACI:

 

Effettua il calcolo sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • Calcolo del bollo con la formula completa: La funzione consente di calcolare la tassa automobilistica inserendo tutti i dati necessari per effettuare il calcolo: categoria del veicolo, targa, regione di residenza, mese di scadenza, anno di scadenza, mesi di validità ed eventuali codici di riduzione.
  • Calcolo del bollo in base alla targa: La funzione consente di calcolare la tassa automobilistica inserendo la targa del veicolo. Il calcolo è effettuato considerando tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema. In particolare si terrà conto del tariffario della Regione di residenza del proprietario del veicolo.
  • Controllo pagamenti effettuati:
    Questo servizio permette di controllare i versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste e ACI) e trasmessi all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi.

Dal 2012 i veicoli con più di 185 kW devono pagare il Superbollo (da pagare assieme al bollo, la tassa di proprietà dell’auto):

  • 20 € per ogni kW eccedente i 185 kW per i veicoli di recente immatricolazione; 

Per i veicoli più anziani, il superbollo si riduce come segue:

  • al 60% (12 €/kW) per i veicoli immatricolati da più di 5 anni,
  • al 30% (6 €/kW) per i veicoli immatricolati da più di 10 anni,
  • al 15% (3 €/kW) per i veicoli immatricolati da più di 15 anni.
  • Niente superbollo per i veicoli immatricolati da più di 20 anni

L’anno di riferimento del “superbollo” è quello di decorrenza della tassa automobilistica.

Per esempio nel caso del “bollo” con termine di pagamento maggio 2012 (relativo alla scadenza aprile 2013), l’anno di riferimento del “superbollo” è il 2012. Nell’esempio sopra riportato, i campi vanno compilati nel modo seguente:

  • Anno di riferimento “Superbollo”: 2012
  • Anno di scadenza del “bollo”: 2013
  • Mese di scadenza “bollo”: aprile

 

Riduzione per vetustà: selezionare in base alla data di costruzione del veicolo.

I periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione

Che Euro è? Verifica la classe ambientale di appartenenza (categoria Euro) di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, con il relativo dato di emissione CO2.

Gli standard europei sulle emissioni inquinanti (identificati con la sigla Euro- seguita da un numero) sono una serie di limitazioni imposte sulle emissioni dei veicoli venduti degli Stati membri dell’Unione europea.

Verificalo qui.

Con il servizio Verifica Punti Patente è possibile verificare il saldo punti della propria patente di guida chiamando, da telefono fisso (al costo di una telefonata urbana), il servizio automatico al n. 06 457 759 62

Una voce guida, dopo avervi chiesto la data di nascita ed il numero patente, vi comunicherà il “saldo” punti della Patente.

 
Quanti punti si perdono per l’infrazione contestata?

Nel caso di violazioni del Codice della Strada che prevedono la decurtazione di punti della patente, è possibile verificare le sanzioni/decurtazioni corrispondenti:

 

Come si recupera il punteggio?

La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l’accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.

Dal 13 agosto 2010 per i patentati da meno di tre anni è stato introdotto un ulteriore meccanismo premiale: nel caso non vengano commesse violazioni che prevedono decurtazione di punti verrà attribuito sul loro titolo di guida un punto ogni anno, fino ad un massimo di tre.

Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici, con obbligo di esame finale, presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

A partire dal 05/10/2015, per ogni pratica effettuata, il PRA produce un’Attestazione nella quale sono presenti tutti i riferimenti del veicolo, gli importi versati al PRA e le informazioni per consultare il proprio Certificato di Proprietà Digitale, nel caso la formalità effettuata preveda il rilascio del Certificato stesso.

In questa pagina si può consultare e verificare l’autenticità del Certificato di Proprietà Digitale tramite l’attestazione di presentazione della formalità PRA o mediante l’identificativo univoco del Certificato stesso.

Clicca sui seguenti link in base al documento in tuo possesso:

Il servizio GRATUITO “Verifica Assicurazione” consente di verificare tramite TARGA, se un veicolo è in regola con la copertura assicurativa RCA obbligatoria:

 

A norma dell’articolo 193 del codice della strada,

  • è vietato circolare su strada senza copertura assicurativa RCA
  • è prevista la sanzione del pagamento di una somma da € 841 a € 3.366, oltre al sequestro del veicolo.

Per il passaggio di proprietà di un ciclomotore usato bisogna rivolgersi all’ufficio locale della Motorizzazione Civile, a un centro servizi autorizzato o a un’agenzia di pratiche auto. Nei centri e nelle agenzie i costi sono più alti perché si paga anche il servizio (ma i tempi sono più rapidi). Ecco come procedere. Il venditore deve comunicare la sospensione dalla circolazione del ciclomotore per passaggio di proprietà e richiedere il relativo certificato.

La vecchia targa rimane a lui e può eventualmente riutilizzarla su un altro ciclomotore immatricolato a suo nome. Infatti la targa per i ciclomotori è personale, non può essere ceduta a terzi e segue sempre il proprietario. L’acquirente, da parte sua, deve richiedere una nuova targa o usarne una di sua proprietà, purché non sia già associata a un altro ciclomotore.

Reimmatricolazione e rinnovo di iscrizione se si possiede il certificato di proprietà e la carta di circolazione o il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo D.U.

Qui troverai i passaggi necessari.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada in assenza di autorizzazione alla circolazione di prova

L’articolo 1 del DPR del 2001, al comma V, statuisce che “A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. L’articolo 98 del codice della Strada a sua volta stabilisce che:

chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 345,00. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
se le sopra descritte violazioni superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173,00 a euro 695,00 e ne consegue pure la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

Come funziona

L’attuale normativa prevede che le autorizzazioni alla circolazione di prova (targa prova), la cui validità è sempre fissata a 1 anno, debbano rinnovarsi in base alle seguenti tempistiche:

  • per le autorizzazioni in scadenza entro il 30 novembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 dicembre dello stesso anno;
  • per le autorizzazioni in scadenza entro il 31 dicembre, le richieste di rinnovo possono essere presentate sino al 31 gennaio dell’anno successivo;
  • trascorsi inutilmente i predetti termini, gli interessati possono esclusivamente proporre istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione di quella scaduta e contestuale distruzione della relativa targa prova;
  • successivamente alla scadenza annuale e in attesa del rinnovo è preclusa la possibilità di utilizzare l’autorizzazione (scaduta e non ancora rinnovata) e la relativa targa.

 

La richiesta di rinnovo della targa prova, redatta su modello TT2119 (o TT2120 se la pratica è presentata da un’agenzia di pratiche auto), dev’essere inoltrata in Motorizzazione allegando i seguenti documenti:

  • Camera di Commercio o autocertificazione attestante l’attività svolta;
  • Autorizzazione alla circolazione di prova in originale;
  • Attestazione del pagamento di 10,20 euro su bollettino PagoPA 9001 e di 32,00 euro su bollettino PagoPA 4028.

 

Importante: per le domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate prima del 15 marzo 2004, il richiedente deve allegare anche le targhe prova di vecchio tipo.

Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo

In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, d’ufficio, alla cancellazione del fermo.

Il veicolo, infatti:

  • non può circolare: se circola è prevista la sanzione;
  • non può essere radiato dal PRA: non può essere demolito od esportato;
  • anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.

 

Inoltre, se il debitore non paga le somme contestate, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo.

Cancellazione al PRA del fermo amministrativo con provvedimenti di revoca emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la revoca del fermo al PRA viene effettuata, d’ufficio (e quindi senza ulteriori oneri per il cittadino), dai Concessionari della riscossione con riferimento ai provvedimenti di revoca emessi dal 1° gennaio 2020.

Per i provvedimenti di revoca emessi in data anteriore rimangono in vigore le disposizioni previste dalla vecchia normativa, ossia la necessità di richiesta al PRA, a cura della parte, della cancellazione del fermo mediante PEC/mail, secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online – Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri “soggetti titolati” e “Servizi al cittadino”.

In tali casi, per la cancellazione del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. 

La cancellazione del fermo, non richiede la presentazione del CdP/CDPD o del DU

L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione richiesta, invierà al richiedente, sempre tramite PEC/mail, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica.

Sospensione del fermo amministrativo con provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020

Per effetto del disposto del D.Lgs. 98/2017, la sospensione del fermo al PRA viene effettuata, d’ufficio (e quindi senza ulteriori oneri per il cittadino), dai Concessionari della riscossione con riferimento ai provvedimenti di revoca emessi dal 1° gennaio 2020.

Per l’annotazione al PRA dei  provvedimenti di sospensione del fermo, emessi in data anteriore al 1° gennaio 2020 (tranne i casi in cui  l’Agente/Concessionario della  Riscossione ha stabilito espressamente nel provvedimento  un termine massimo per effettuare l’annotazione al PRA della sospensione e tale termine risulti ormai scaduto)  l’annotazione deve, invece, essere richiesta al PRA a cura della parte, tramite PEC/mail, secondo le modalità descritte nella sezione Servizi online – Servizi Digitali PRA, in particolare nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri “soggetti titolati” e “Servizi al cittadino”.

In tali casi, per l’annotazione della sospensione  del fermo è previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta. 

Non è  richiesta  la presentazione del CdP/CDPD o del DU.

L’Ufficio PRA, una volta completata la lavorazione richiesta, invierà al richiedente, sempre tramite PEC/mail, l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica.

 

Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo

Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, perché basato su una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il concessionario della riscossione provvede a richiedere al PRA la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo.

Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo dagli archivi del PRA. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.

Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo

Se si vuole semplicemente sapere se sul veicolo è presente un vincolo o un gravame si può utilizzare il servizio on line.

Se invece si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto sul proprio veicolo è possibile effettuare verifiche nel dettaglio attraverso il servizio “MY CAR” disponibile nell’APP “ACI Space” o nella sezione “AUTO 3D” presente sul sito ACI, servizi a cui si accede con SPID.

Dalla consultazione dei documenti (CdP/CDPD o Attestazione di proprietà)  resi disponibili dalle citate applicazioni , infatti, è possibile avere tutte le informazioni di dettaglio relative allo stato giuridico dei propri veicoli.

Se invece si vogliono avere informazioni complete sul fermo amministrativo iscritto su veicoli intestati ad altri soggetti (es. se si vuole acquistare un veicolo usato) è possibile richiedere una visura PRA al costo di Euro 6,00 tramite il servizio online , o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).

Se ci si rivolge ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge vanno naturalmente aggiunti i costi per il servizio di intermediazione offerto in regime di libero mercato.

La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento.

Gli obblighi invernali
La novità è riportata nella circolare del ministero dell’Interno protocollo 300/STRAD/1/35611/.U/2022, che riassume la questione e anticipa un nuovo Dm del Mit che potrà essere emanato solo da gennaio. Il precedente Dm sulla circolazione invernale obbliga a percorrere molti tratti con gomme “invernali” montate o con catene da usare all’occorrenza, ma la precedente norma tecnica su queste ultime (la Uni-11313) prendeva in considerazioni solo i dispositivi in metallo e non quelli in tessuto – pur molto resistente – come le calze. La lacuna è stata colmata solo nel 2020, ma nel frattempo si poteva circolare lo stesso perché pendeva un ricorso al Consiglio di Stato (bocciato a maggio 2021) e il ministero aveva disposto di non applicare sanzioni.

BERNA, 17 marzo

Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, e la Segretaria di Stato al Dipartimento Federale degli Affari Esteri svizzero, Livia Leu, hanno firmato oggi a Berna l’accordo sul reciproco riconoscimento delle targhe-prova.

Il testo, frutto di un lungo negoziato, consentirà la circolazione su strada dei veicoli su cui debbano essere effettuate prove tecniche, dimostrazioni o trasferimenti per finalità di vendita.

L’accordo avrà un impatto positivo per i cittadini delle aree frontaliere, in quanto favorisce gli scambi commerciali tra i numerosi operatori italiani e svizzeri che, in specie nelle zone di confine, svolgono la propria attività nel settore dell’automotive.

Con il decreto del MIMS n. 144 del 13/05/2022 (in vigore dal 13 luglio 2022) la Revisione bombole metano CNG4, successiva alla prima revisione, è stata portata da 2 anni a 4 anni.

Il campo di applicazione del suddetto disposto ricade su tutte le bombole la cui riqualificazione è in corso di validità al 13/07/2022, data di pubblicazione del decreto.
A seguito di alcune richieste di chiarimenti, si precisa che, per le bombole la cui scadenza, riportata sulla targhetta, è successiva alla data di pubblicazione del decreto, si applica la nuova decorrenza per la revisione periodica e, pertanto, la stessa è da intendersi estesa a 4 anni dalla data di riqualificazione.

Cosa prevede il nuovo Decreto 13 maggio 2022
Il decreto 13/5/2022 del MIMS definisce le nuove modalità di riqualificazione delle bombole emanate in conformità con il regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R110) e l’individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa.

Il decreto è composto da tre articoli e da quattro allegati che contengono:

le norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 di tipo CNG1, CNG2, CNG3 e CNG4 (si tratta in gran parte di circolari emanate dalla Direzione generale per la Motorizzazione tra il 2005 e il 2016);
i requisiti del personale tecnico abilitato a eseguire ispezioni su impianti CNG;
la definizione di evento incidentale.

La riqualificazione delle bombole metano CNG1, CNG2 e CNG3

La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni 4 anni con le modalità già in uso prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (vedi circolare n. 3171_MOT2/C del 19/9/2005, circolare n. 131_MOT2/C del 13/1/2006, circolare n. 4298_MOT2/H del 27/3/2006 e circolare n. 22392-Div3/H del 9/8/2012);

La riqualificazione delle bombole metano CNG4

Dalla data di entrata in vigore del decreto 13/5/2022, la riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, dev’essere operata ogni quattro anni salvo diversa indicazione del costruttore (prima era ogni 2), con le modalità già in uso prima dell’entrata in vigore del decreto (vedi circolare n. 7865 div 3/H del 27/3/2015, circolare n. 29628 div3/H del 21/12/2015 e circolare n. 26752 div3/H del 30/11/2016, oltre alle norme tecniche di riferimento ISO 19078, ISO 11439 e EN 13423: 2021);

I costruttori dei veicoli hanno l’obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie degli stessi serbatoi in posizione visibile, unitamente a una dichiarazione che attesti l’abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo, così da evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa.

Altre disposizioni riguardanti la riqualificazione delle bombole metano

La vita utile delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 è quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque non può eccedere i 20 anni;
Non è ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da veicoli radiati dalla circolazione;
Le bombole che non superano le verifiche di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione.
La definizione di evento incidentale
Se il veicolo su cui è installato il serbatoio per il contenimento del metano è coinvolto in un incidente ‘grave’ (viene definito come tale un incidente che ha effetti sull’integrità del veicolo e sui supporti strutturali dell’impianto a metano, come p.es. un urto che compromette l’integrità del cofano), l’officina che interviene nella riparazione del danno ha l’obbligo di sottoporre a verifica di integrità il serbatoio stesso. Tale verifica dovrà essere eseguita da personale qualificato (vedi paragrafo successivo). A seguito dell’avvenuta verifica, qualora l’esito della stessa sia positivo, verrà rilasciata dall’officina una dichiarazione di integrità dell’impianto a metano. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovrà essere sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione delle bombole CNG secondo le consuete modalità.

I requisiti del personale tecnico abilitato a eseguire ispezioni su impianti CNG

Il personale abilitato a eseguire controlli su impianti a gas naturale compresso (CNG) deve aver partecipato con successo a un corso formativo teorico/pratico, in linea con il livello tecnologico degli impianti a gas e delle tecnologie di costruzione delle bombole approvate secondo il regolamento UNECE n. 110 e loro movimentazione.

I corsi possono essere tenuti, previa approvazione dell’autorità competente, da enti o associazioni di formazione come previsti e identificati nella norma UNI 11623-2:2016. In alternativa i costruttori di autoveicoli, titolari di un’omologazione di veicoli a metano, per le attività di interscambio e riqualificazione/revisione delle bombole, ed esclusivamente per la marca e i modelli delle auto dagli stessi omologate, possono effettuare la qualificazione dei responsabili tecnici di officina operanti nella propria rete, rilasciando appositi attestati.

Il personale abilitato a eseguire controlli sugli impianti CNG deve avere, in relazione alla specifica attività di ispezione che conduce:

  • indipendenza di giudizio;
  • integrità professionale;
  • assenza di conflitto di interesse.

 

L’istanza per l’istituzione dei corsi di formazione dev’essere presentata alla Direzione generale per la Motorizzazione utilizzando uno specifico modulo.

Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo 

Il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede la progressiva introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale).

IL DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico. Il DU viene rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS).

Come per la carta di circolazione, il DU è il documento necessario per la circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare a bordo del mezzo per poter circolare.

Dal 1° ottobre 2021, data di entrata a regime dei nuovi processi del DU, per tutte le operazioni che comportano il rilascio dei documenti di circolazione verrà sempre rilasciato il DU al posto della Carta di Circolazione e del CDPD.

Poiché già dal mese di maggio 2020 è iniziato, in regime transitorio, il rilascio del DU per alcune tipologie di operazioni (quali ad es. immatricolazioni/iscrizione al PRA di veicoli nuovi o trasferimento della proprietà di veicoli già immatricolati/iscritti al PRA) il veicolo può essere già  -prima del 1° ottobre 2021 – munito di DU.

Per i veicoli già iscritti al PRA al 1° ottobre 2021 e non ancora dotati di DU , il DU verrà rilasciato in occasione della prima operazione effettuata per la quale è previsto il rilascio di un nuovo DU (ad es. trasferimento di proprietà, reimmatricolazione/rinnovo di iscrizione, rilascio DU a seguito di carta di circolazione e/o CdP smarrito, deteriorato o rubato.

Per i veicoli già immatricolati/iscritti al PRA alla data del 1° ottobre 2021,  dotati di carta di Circolazione e CdP/CDP, detti documenti  continueranno ad essere validi fino a quando non verrà rilasciato un nuovo DU.

Per maggiori informazioni consulta il sito ACI.

Disposizioni normative

L’art. 2 della L. n. 238/2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17/1/2022) ha modificato il Codice della Strada (CdS) introducendo l’art. 93 bis che disciplina la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 93 bis, è stata espressamente abrogata la precedente normativa relativa alla circolazione dei veicoli con targa estera prevista ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, commi 7 bis e 7 ter dell’art. 93 del CdS.

Il comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.

Il comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.

Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA denominato REVE – Registro dei Veicoli Esteri.

Medesimo obbligo di registrazione è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in tale Stato.

Nel REVE devono essere annotate anche le successive variazioni della disponibilità del veicolo e le variazioni di residenza o di sede da parte dell’utilizzatore.

Il REVE, come previsto all’art. 94 comma 4 ter del CdS, risiede nel Sistema Informativo del PRA ed è gestito da ACI.

 

Per maggiori informazioni visita il sito ACI.

Al 31 dicembre 2021, non è stata prevista alcuna proroga per la cosiddetta ecotassa ovvero il balzello introdotto dal primo governo Conte sulle auto con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (soglia portata a 190 g/km a partire dall’introduzione della più restrittiva norma Wltp).

Quindi, a meno di sorprese all’ultimo momento nel decreto milleproroghe, verrà lasciato scadere l’intero pacchetto di misure introdotte «in via sperimentale» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 con la legge di Bilancio 2019 (la 145/2018, commi da 1031 a 1047).

Inoltre, la gestione dell’ecotassa aveva creato dubbi applicativi e problemi di gestione.

Effetto boomerang

Sembra quindi chiudersi una pagina della fiscalità italiana rivelatasi inutile, anzi dannosa.

Il provvedimento ha fruttato un gettito decisamente inferiore a quello previsto e ha finito per ridimensionare la vendita di auto che, invece, avrebbero generato entrate fiscali superiori in termini di IVA, IPT e tassa di possesso.

Secondo i dati forniti dal ministero dell’Economia, analizzati per esteso sul numero di gennaio di Quattroruote, nel triennio compreso tra il 2019 e i primi 10 mesi del 2021 l’imposta ha generato entrate per 122,8 milioni di euro, contro i 210 milioni preventivati dalla Ragioneria dello Stato. Un classico esempio di autogol fiscale, ideato “per punire i benestanti” e rivelatosi, invece, un danno per la collettività.

C’è da sperare ora che la lezione sia servita, affinché non si ricorra ancora a provvedimenti di tale miopia.

La vicenda sottoposta alla Corte UE

Il caso esaminato dalla Corte è relativo alla contravvenzione elevata, in data 17.2.2019, ex art. 93 comma 1-bis Codice della Strada, ad una coppia di coniugi, da parte della Polizia Stradale di Massa Carrara. Il marito risultava residente in Italia, mentre la moglie in Slovacchia con i due figli. La coppia e figli si stavano recando al supermercato a bordo dell’auto di proprietà della moglie, immatricolata in Slovacchia. L’auto veniva condotta inizialmente dalla donna e successivamente dal marito.

Le modifiche del Codice della Strada erano in vigore da un paio di mesi circa e la pubblica amministrazione effettuava assiduo controllo delle auto targate all’estero e dei loro conducenti che, a dire del Governo, sarebbero dei “furbetti” intenzionati ad eludere delle norme.

Un accertamento, quello della Polstrada, ineccepibile in relazione alla legge italiana, una norma che però, secondo i giudici, è in contrasto con il diritto comunitario.

Il ricorrente, con il patrocinio dell’Avv. Margherita Kòsa del Foro di Milano (Studio Legale Kòsa Musacchio), con Ricorso ex art. 204-bis Codice della Strada, impugnava la citata contravvenzione richiedendo al giudice adito la disapplicazione della norma, in quanto in palese contrasto con le normative europee ed in subordine di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale.

Il Giudice di Pace di Massa, in persona del Dott. Alfredo Bassioni, con ordinanza del 16.6.2020 (RG. n. 183/2019), rimetteva la questione alla CGUE (C-274/20), richiedendo di verificare se il citato articolo possa, anche solo in maniera indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso, per i cittadini europei, l’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, l’esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, della libertà di stabilimento e della libertà di prestazioni dei servizi, circolazione dei capitali, influire in qualche modo sui suddetti diritti e/o di essere discriminatrice sulla base di nazionalità.

Parte ricorrente, la Commissione Europea, il Governo italiano, nonché gli Stati membri interessati depositavano delle Osservazioni scritte.

Parte ricorrente richiedeva inoltre di fissarsi pubblica udienza, al fine di illustrare, in replica alle Osservazioni del Governo italiano, quanto siano irragionevoli le giustificazioni a supporto della violazione delle norme europee, addotte dall’Italia. La Corte riteneva pronta la questione per la decisione e le ulteriori chiarificazioni superflue e quindi tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza pronunciata in data 16.12.2021 (C-274/20) (scarica PDF) la Corte ha dichiarato che l’art. 93 comma 1-bis viola le normative europee ed in particolare l’art. 63 del TFUE, secondo cui sono “vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri”, in quanto il prestito transfrontaliero di autovetture costituisce movimento di capitali.

La parola torna all’Italia

Ma che cosa significa, nella pratica, la sentenza dei giudici di Lussemburgo?

Per quanto riguarda la vicenda da cui è nata la causa, spetterà al giudice italiano valutare la durata e la natura dell’uso del veicolo oggetto del procedimento. In generale, al momento nulla cambia nella pratica, almeno fino a quando il legislatore italiano non interverrà sull’articolo 93 del Codice della strada.

Ricordiamo che l’articolo 93 del Codice della strada vieta, a una persona residente in Italia da più di 60 giorni, di guidare un veicolo immatricolato in un altro Paese.

Vi sono solo due eccezioni:

  • quando il veicolo è nella disponibilità del conducente grazie a contratto di leasing o noleggio senza conducente con un’impresa estera senza sede in Italia
  • oppure in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa straniera senza sede in Italia.

In queste situazioni, però, a bordo del veicolo dev’essere presente un documento, sottoscritto dall’intestatario del mezzo con data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

La violazione dell’articolo 93 prevede:

  • una multa di 711 euro  (497,70 con lo sconto),
  • il ritiro della carta di circolazione e
  • il trasporto del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
  • Entro i successivi 180 giorni il veicolo dev’essere immatricolato in Italia o portato all’estero con foglio di via.

L’ulteriore violazione di quest’ultimo obbligo comporta la confisca del mezzo da parte dello Stato.

L’assenza a bordo del documento che attesti il leasing, noleggio o comodato comporta, se il documento esiste, una sanzione di 250 euro (175 con lo sconto).

In base alle recenti novità del codice della strada, cambiano le regole per i neopatentati. Dallo scorso anno, cioè da quando sono entrate in vigore le modifiche, chi è fresco di patente può guidare qualsiasi veicolo.

Prima della riforma e per 10 anni circa, la legge imponeva ai neopatentati l’obbligo di utilizzo di autovetture con potenza limitata in qualsiasi circostanza e per almeno 12 mesi. Cosa che obbligava i giovani freschi di patente ad acquistare auto a loro dedicate, magari anche solo per un anno.

Cosa cambia per i neopatentati

Dal 2021, però, il legislatore ha cambiato le regole venendo incontro alle esigenze dei giovani neopatentati impossibilitati ad acquistare un’auto nuova e ad appoggiarsi a quella di famiglia per fare pratica.

La novità riguarda l’uso di auto con potenza superiore ai 55 Kw (rapporto peso potenza 75 cavalli per tonnellata). È prevista infatti una deroga che consente ora ai neopatentati di condurre una qualsiasi vettura a patto che siano affiancati da guidatori esperti.

Più precisamente, l’articolo 117 del Codice della Strada prevede che i neopatentati possono mettersi alla guida di autoveicoli di potenza superiore ma solo se c’è a fianco un patentato da almeno 10 anni che non abbia più di 65 anni.

Per quanto riguarda le altre restrizioni generali alla guida, resta per tutti i neopatentati il limite massimo di velocità, per i primi tre anni dal conseguimento della licenza, di 90 chilometri/orari per le strade extraurbane principali e di 100 sulle autostrade.

Multe e sanzioni

I neopatentat5i che violano le disposizioni di cui all’art. 117 Cds rischia, oltre che una multa pecuniaria, anche la decurtazione di punti dalla patente.

Chi supera i limiti di velocità di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660.

 Scatta poi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.

Commettendo infrazioni al codice della strada vengono anche sottratti il doppio dei punti patente, laddove previsto, per i guidatori più esperti.

A seguito del Decreto MIMS del 26/05/2021 e della circolare n. 23221 della Direzione Generale Motorizzazione del 19/07/2021, e nell’ottica di semplificazione (DL 76/2020), l’immissione in circolazione di tutti i veicoli da adibire a:

  1. servizio di noleggio con conducente (art. 85 del C.d.S.);
  2. servizio di piazza con conducente o taxi (art. 86 del C.d.S.);
  3. servizio di linea per il trasporto di persone (art. 87 del C.d.S.);

avverrà da subito in via amministrativa, non necessitando quindi della preventiva visita e prova prevista dall’art. 75 del Codice Stradale stesso.

Casi esclusi

Sono invece esclusi da tale semplificazione e quindi continuano ad essere soggetti, prima dell’immissione in circolazione, all’accertamento di “visita e prova” di cui al comma 2 del suddetto art. 75 C.d.S.:

  • autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
  • veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal
    Regolamento;
  • veicoli non rispondenti alla Direttiva 2007/46/CE o omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dalla Direttiva;
  • veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 168/2013 omologati con deroghe rispetto a quanto previsto dal
    Regolamento.

 

Obbligo di revisione ex art. 80 C.d.S. e accertamenti tecnici in caso di modifica delle caratteristiche di omologazione

Nel caso in cui i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 risultino:

  • immatricolati da oltre un anno e mai sottoposti a revisione;
  • oppure revisionati da oltre un anno;

sulla carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente annotazione.

Obbligo di revisione prima di entrare in circolazione

Parimenti, detti veicoli, sono comunque soggetti ad accertamento tecnico in tutti i casi in cui vengano modificate quelle caratteristiche di omologazione per le quali le vigenti disposizioni stabiliscono l’obbligo di visita e prova ai sensi degli artt. 75 e 78 del Codice della Strada.

Fase transitoria

Le procedure di immissione in circolazione dei veicoli da adibire ai servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in via amministrativa esclusiva senza visita e prova, possono essere adottate anche per le formalità già presentate alla data del 15.07.2021 (di pubblicazione del D.M. 219/2021), sempreché i veicoli di che trattasi non rientrino nelle fattispecie di cui ai precedenti Casi esclusi.

Da settembre 2021 per rinnovare una patente scaduta da oltre 5 anni sarà obbligatorio sostenere e superare un’esame di guida.

Questa nuova circolare va a modificare la precedente disposizione che consentiva (per le patenti scadute da oltre 3 anni) di presentare alcune dichiarazioni volte a dimostrare di aver continuato a guidare ed a superare la presunzione di avere perso l’idoneità alla guida.

La situazione fino al 1° settembre 2021

Come è noto nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte della Direzione Generale della Motorizzazione in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.

Fino ad oggi era regolata dalla seguente regola:

  • per le patenti scadute da MENO di 3 anni: era sufficiente procedere con un NORMALE rinnovo;
  • per le patenti scadute da PIÙ di 3 anni era possibile presentare agli Uffici della Motorizzazione, una serie di dichiarazioni, anche di terzi (riguardanti l’esercizio, la capacità e la continuità nella conduzione dei veicoli da parte di soggetti la cui patente risultava scaduta), volte a dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente, in quanto il presupposto del rinnovo di validità senza esame era proprio dettato dal fatto che il conducente avesse o meno esercitato la guida dei veicoli.

 

Obbligo esame di guida per la patente scaduta da oltre 5 anni

Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si è deciso che i titolari dipatente scaduta da oltre 5 anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

Le modalità di esame

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

patente comprendente le categorieEsperimento/prova pratica di guida
CE e DEuna di tali categorie
C (o C1) e DEcategoria DE
CE e D (o D1)categoria CE
C1 (o C1E) e Dcategoria D
C e D1 (o D1E)categoria C
C e Duna di tali categorie
C1E e D1Euna di tali categorie
C1E e D1categoria C1E
C1 e D1Ecategoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DEper la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE)una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2)categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE)categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova deve essere:

  • di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e
  • di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

Il candidato può presentarsi all’esame:

  • come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o
  • come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.

L’ecotassa auto è dovuta anche sull’usato di importazione (salvo futuri ricorsi o nuove interpretazioni). Dopo 2 anni di richieste di chiarimenti e dubbi interpretativi questa è la posizione dell’Agenzia delle Entrate, assunta nella risposta n. 166 (pubblicata il 9 marzo) ad un’istanza in cui l’interpellante riteneva non legittima l’applicazione dell’ecotassa sull’usato di importazione, perché discriminante rispetto all’usato italiano e quindi non compatibile con le regole UE del libero scambio.

Un orientamento netto, che però non basta per superare le difficoltà di applicazione pratica dell’ecotassa ai veicoli usati: mancano istruzioni che tengano conto di tutte le situazioni possibili. Che sono state ulteriormente complicate dal recente innalzamento della soglia di emissioni oltre la quale il tributo è dovuto.

La norma e le precedenti interpretazione

La questione riguarda l’ecotassa istituita assieme agli incentivi alle auto a basse emissioni dalla legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019, commi 1042 e 1043) dal 1° marzo 2019 per «chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1» che emetta più di 160 g/km di CO2 (190 g/km dal 1° gennaio 2021).

Il dilemma sorgeva sulla esatta interpretazione del comma 1043 che recitava: “L’imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato

La Risoluzione 32/E/2019 del 28/02/2019 e la Circolare 8/E/2019 del 10/04/2019, avevano tentato di fare chiarezza, ma i pareri e le interpretazioni derivanti non avevano mai portato ad una risposta univoca e certa.

Ad esempio il 19 aprile 2019 una risposta data dall’allora sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci durante un question time con Il Sole 24 Ore, sembrava lasciare qualche speranza ad una interpretazione favorevole, in quanto citava testualmente la risoluzione 32/E dell’agenzia delle Entrate, in un punto in cui parlava di «acquisto del veicolo nuovo effettuato all’estero» e non di un usato. Ma la risposta era una sua interpretazione e non si poteva quindi escludere del tutto che in futuro arrivassero interpretazioni diverse.

Il quesito e il NO

L’interpello chiedeva se ciò valesse indipendentemente dal fatto che lo Stato di provenienza fosse membro UE, argomentando che in questo caso ci sarebbe un «palese contrasto con la libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione». E quindi prospettando l’applicazione per i soli Paesi extra-UE, anche per evitare bocciature dalla Corte UE, secondo una giurisprudenza ribadita anche dall’ordinanza nella causa C-640/17 (si veda al riguardo l’articolo de Il Sole 24 Ore “Ecotassa sull’usato comunitario a rischio di stop dalla Ue” del 5 marzo 2019)

Ma le Entrate rispondono che la norma ha lo scopo di disincentivare i veicoli ad alte emissioni climalteranti per evitare che circolino sul territorio italiano. E, secondo l’Agenzia, la circolazione è legata all’immatricolazione in Italia e non alla provenienza dell’auto.

I dubbi

La risposta ricorda che l’ecotassa si applica se

  • sia l’acquisto all’estero
  • sia l’immatricolazione in Italia

sono successivi al 1° marzo 2019, ma fa un esempio che pare poco pertinente e non contribuisce a spiegare come regolarsi per le operazioni a cavallo del 1° gennaio 2021, quando la soglia di applicazione è stata alzata a 190 g/km. La novità, contenuta nella legge di Bilancio 2021, è cucita sulle auto nuove, ma per come è formulata sembra valere anche per l’usato.

Resta poi il problema che l’immatricolazione in Italia si fa sulla base dei documenti originari esteri, dai quali non sempre si evince il livello di emissioni di CO2.

A quanto ammonta l’eco tassa?

Fino al 31/12/2020, in considerazione dell’adozione sulla carta di circolazione, del vecchio dato sulle emissioni di CO2 basato sul ciclo NEDC (che riporta valori di emissioni più bassi) le soglie per l’applicazione dell’Ecotassa erano:

  • 161-175 g/km: 1.100 euro
  • 176-200 g/km: 1.600 euro
  • 201-250 g/km: 2.000 euro
  • Oltre 250 g/km: 2.500 euro

 

Oggi, in considerazione dell’adozione, sulla carta di circolazione, del dato sulle emissioni di CO2 risultante dal ciclo WLTP (che riporta valori di emissioni più alti), la norma, per le auto immatricolate tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2021, innalza anche le varie soglie dell’Ecotassa, i cui importi, però, non cambiano:

  • 191-210 g/km: 1.100 euro
  • 211-240 g/km: 1.600 euro
  • 241-290 g/km: 2.000 euro
  • Oltre 290 g/km: 2.500 euro

 

Dov’è scritta la CO2?

In caso di dubbio sul valore di CO2 di un’auto, a fare fede sarà la carta di circolazione. Al punto V.7 del libretto (riquadro 2) è riportato questo dato che fa fede al momento dell’acquisto per pagare l’ecotassa: se supera il valore di 160 si paga, altrimenti no. Se invece non si conosce il valore di CO2, occorre chiedere al venditore copia del COC (Certificato di Conformità) per conoscere il dato di CO2 emessa.

Con il il Decreto dirigenziale del 19/5/2022 del Direttore Generale Motorizzazione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/06/2022) viene modificata la tabella del decreto 8 gennaio 2021 sulle operazioni non più soggette a Collaudoma solamente ad aggiornamento amministrativo sulla carta di circolazione.

In base al nuovo Decreto (aggiornato con gli ultimi aggiornamenti) individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la Visita e Prova (Collaudo art. 78) in Motorizzazione:

  1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
  2. Installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
  3. Installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale o destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M1 e N1;
  4. Installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
  5. Installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
    5.1. Pomello al volante;
    5.2. Centralina comandi servizi;
    5.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella
    configurazione speculare a quella originaria;
    5.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli,
    etc.);
    5.5. Specchio retrovisore grandangolare interno;
    5.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
  6. Installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.

 

I riferimenti legislativi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall’art. 78 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (semplificazioni).

Il decreto in argomento inoltre:

  1. specifica i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze;
  2. stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione;
  3. individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.

 

Officine esecutrici dei lavori

Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso.

Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Si ricorda che tale codice è formato da 6 caratteri alfanumerici: i primi due riportano la sigla della provincia dove ha sede l’officina.

Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile:

  • il numero di targa
  • il numero di telaio
  • il nominativo dell’intestatario,
  • il tipo di modifica e
  • la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

 

Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.

Aggiornamento della carta di circolazione

Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso la Motorizzazione o presso un’Agenzia di pratiche auto entro 30 giorni dal completamento dei lavori.

In ogni caso alla domanda di aggiornamento vanno allegati:

  • Attestazione dei lavori dell’officina accreditata;
  • Certificazione di origine dei componenti installati
  • Certificato di conformità, laddove previsto

 

L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:

  • i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;
  • il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.

In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46.

Fase transitoria

Al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto è imprescindibile prevedere una fase transitoria durante la quale potrà verificarsi la coesistenza delle due diverse procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione:

  • quelle introdotte dal novellato articolo 78 del Codice della strada, cioè senza visita e prova,
  • con quelle preesistenti con visita e prova.

Le previgenti procedure potranno trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.

Di contro, in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento
dell’officina e alle relative dichiarazioni. In tal caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate:

  • allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l’UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo)
  • allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso).

 

Si prega il servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.

Mancato aggiornamento della carta di circolazione

In caso di controllo stradale in cui sia accertata una delle modifiche suindicate, nelle more dell’aggiornamento della carta di circolazione, l’interessato può esibire la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata dall’officina accreditata che attesta l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.

Il decreto prevede che le operazioni di modifica effettuate sui veicoli debbano essere annotate in ordine progressivo su un registro, tenuto presso l’officina accreditata , che deve avere le pagine numerate e deve essere preventivamente vidimato dall’ufficio della motorizzazione civile. Ciò consente, in caso di dubbio sulla genuinità del documento esibito in occasione del controllo su strada, di eseguire una verifica anche presso l’officina che ha effettuato i lavori, che è tenuta ad esibire il registro sopraindicato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La formulazione del decreto ministeriale induce a ritenere che le violazioni agli obblighi connessi alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali ivi indicate non possano essere sanzionate ai sensi dell’art. 78, comma 3, del codice della strada, che punisce chi circola con un veicolo che non sia stato sottoposto a visita e prova quando ciò è richiesto dalla norma stessa.

Ciò in quanto, il citato decreto non prevede più l’obbligo di visita e prova cui si collegava la sanzione prevista dallo stesso art. 78, comma 3, del codice della strada.Del resto, il principio di tassatività in tema di sanzioni amministrative esclude che la fattispecie punita dalla citata norma possa essere estesa anche a tali casi. Di conseguenza, il mancato aggiornamento della carta di circolazione richiesto per completare l’iter previsto dal decreto ministeriale integra una mera irregolarità amministrativa che, al momento, è priva di specifica sanzione.

Diversamente, quando la modifica di una delle caratteristiche costruttive elencate nel decreto non sia effettuata da un’officina autorizzata, in caso di circolazione, trova applicazione l’art. 71, comma 6, del codice della strada in quanto il veicolo modificato non è più conforme alle disposizioni tecniche dettate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli che nel corso del tempo erano state sottratte dall’obbligo di visita e prova attraverso direttive e circolari e che non sono indicate nel decreto in argomento, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha precisato che le stesse non rientrano nel campo di applicazione della nuova disciplina, e devono continuare a ritenersi sottratte all’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione in quanto non riconducibili alla disciplina dell’art. 78 del codice della strada.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene meno, per i rivenditori di veicoli, l’obbligo di comunicazione degli elenchi di esenzione bollo quadrimestrali dei beni acquisiti per la rivendita, rimanendo la “minivoltura” l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica.

La Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 11, all’art. 18 (Semplificazione della procedura della trasmissione degli elenchi dei concessionari auto), ha infatti stabilito che la minivoltura assolva anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato, nel rispetto dei termini previsti dal comma 44, dell’art. 5, del D.L. 953/1982.

Dal 1° quadrimestre 2021 non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione

  • con la trascrizione del titolo di proprietà al PRA del veicolo con minivoltura risultano anche adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dal D.L. 953/1982 e non dovranno essere più spediti gli elenchi esenzione bollo quadrimestrali;
  • è comunque dovuto il diritto fisso corrispondente a € 1,55 per ogni veicolo acquisito per la rivendita;
  • al concessionario viene comunicato via PEC l’importo complessivamente dovuto con riferimento ad ogni quadrimestre, che dovrà essere versato con le modalità indicate sul modello pagoPA, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione, sul conto corrente postale n 732404 intestato a Regione Emilia-Romagna – tasse automobilistiche PagoPA;
  • il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica e il ripristino di tale obbligo in capo al concessionario, con effetto dalla data della trascrizione della minivoltura;
  • la trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei concessionari, automaticamente aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Un esempio:

  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 1° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 30 aprile e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 2° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 agosto e la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
  • per le autovetture acquisite per la rivendita nel 3° quadrimestre: l’atto di trasferimento del titolo di proprietà deve essere sottoscritto con autentica entro il 31 dicembre la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno seguente.

 

Cosa sono le minivolture?

Le minivolture, anche chiamate mini-passaggi o passaggi Legge Dini, sono passaggi a tariffe agevolate che lo Stato consente quando un veicolo viene venduto ad un Commerciante di veicoli In questo caso il passaggio non paga l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e paga metà emolumenti al PRA, ai sensi dell’Art. 56, comma 6, Decreto Legislativo 446/1997 (Decreto Dini).

Siccome il mini-passaggio consente un passaggio a tariffe agevolate e la messa in esenzione bollo di un veicolo che per un commerciante è una MERCE e non un BENE STRUMENTALE, tale veicolo (essendo una merce e non un bene strumentale) non può essere utilizzato:

  • se non con Targa Prova e
  • solo per finalità legate alla tentata vendita.

 

Casi particolari

Primo bollo

L’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all’atto della prima iscrizione (o della iscrizione in caso di usato) dei veicoli. Di conseguenza il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i veicoli immatricolati di proprietà dei Rivenditori a Km zero).

L’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica scaturisce anche dalle minivolture relative alle prime iscrizioni come veicolo usato (formalità PRA codice 17 – esempio importazioni a nome del commerciante) ma solo con effetto dal periodo tributario successivo

Da bene strumentale a bene per rivendita

L’acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte di un concessionario auto senza minivoltura (ossia come bene strumentale, con Documento Unico valido per la circolazione) non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. 

Per poter porre in esenzione i veicoli già intestati al concessionario come “beni strumentali” che successivamente devono essere oggetto di rivendita, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal concessionario a se stesso, con cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”. 

Da noleggio a bene per rivendita

Per poter porre in interruzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli (ad esempio, per fine contratto di noleggio a lungo termine), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a se stesso

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